Pertanto, dato che la disciplina contrattuale definisce il “lavoro agile” come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, mentre il “lavoro da remoto” come una modalità di esecuzione con innanzitutto un vincolo di luogo e anche di tempo, si ritiene che solo nel caso di lavoro da remoto, comportando questo un vincolo di tempo e di luogo, sia riconoscibile il buono pasto.
Non capisco. Se sono in lavoro da remoto, ovvero telelavoro, a domicilio e quindi mangio a casa 4 giorni su 5 a settimana in 2 dei quali effettuo i rientri pomeridiani obbligatori, mentre 1 giorno a settimana mi reco in ufficio ma lavoro solo al mattino, perché mai dovrei avere diritto al buono pasto? Il lavoro da remoto a mio parere dà diritto al buono pasto ma solo per i giorni di lavoro in ufficio se in quei giorni mi trattengo nel pomeriggio (o se lavorassi dal pomeriggio con rientro serale). Non mi è chiaro insomma il parere Aran